Esclusiva - Avv. Grassani: "Decisione logica e coerente dell'Alta Corte. Ricorso al Tas? Nutro dei dubbi, vi spiego perchè" - Calcio News 24
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2014

Esclusiva – Avv. Grassani: “Decisione logica e coerente dell’Alta Corte. Ricorso al Tas? Nutro dei dubbi, vi spiego perchè”

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E’ arrivato oggi il responso dell’Alta Corte del Coni che ha respinto il ricorso del Parma presentato nei giorni scorsi dopo la mancata concessione della licenza da parte della FIGC. Una decisione che ha gettato nello sconforto la piazza emiliana e sopratutto il Presidente Tommaso Ghirardi che ha indetto una conferenza stampa per domani alle 15,30. Diverso l’umore del Torino che adesso potrà partecipare alla prossima Europa League nonostante sia finito dietro in classifica rispetto ai ducali. E’ possibile un ulteriore scenario anche se è tutto da verificare: il Parma potrebbe rivolgersi al Tas di Losanna anche se i precendenti non sono incoraggianti. Per fare maggiore chiarezza la redazione di Calcionews24.com ha intervistato il noto avvocato Mattia Grassani che da numerosi anni lavora nell’ambito sportivo e che si è occupato di vicende calcistiche importanti come il caso Catania e le fideiussioni false (2003), il doping amministrativo e il calcio scommesse (2004), l’illecito sportivo della gara Genoa-Venezia (2005) ed il secondo filone del calcio scommesse (2006) ma anche il caso Mutu con Livorno e Juventus parti interessate

Il Parma si è visto respinto il ricorso da parte dell’Alta Corte del Coni dopo che si si era già visto negare la licenza Uefa da parte delle Commissioni di 1° e 2° grado della Figc, a causa del ritardato pagamento Irpef per alcuni tesserati. Crede che sia una decisone idonea o magari era più equa una sanzione pecuanaria?
Da semplice operatore del settore, senza conoscere nel dettaglio tutti i passaggi, e ce ne sono stati, della complicata vicenda, ma solo leggendo le articolate motivazioni dell’Alta Corte mi sembra che la decisione sia logica e coerente, tra l’altro il relatore è il Presidente della Corte, Franco Frattini, giudice amministrativo del Consiglio di Stato di grande livello”. 

La società ducale ritiene che l’elargizione di somme ai dieci calciatori nei mesi di ottobre e novembre 2013 non avrebbe carattere di anticipo retributivo ma di mera anticipazione finanziaria (prestito per necessità). Su tali somme, quindi, non avrebbe dovuto essere versata la ritenuta IRPEF di circa 300 mila euro, e dunque i criteri del punto F04 del Manuale Licenze UEFA non sarebbero stati violati, contrariamente a quanto le Commissioni di 1° e 2° grado hanno ritenuto per motivare il diniego della Licenza. Il Coni ha risposto che la Uefa costituisce norma “ad hoc” inderogabile e non annullabile né modificabile né integrabile in alcuna parte, se non ad opera della stessa UEFA che ne ha la titolarità e responsabilità. Quindi non si tratta di una sanzione ma ha un effetto automatico, ci può spiegare perchè?
La sensazione è che ci sia stata una diversa interpretazione, il Parma faceva leva sulla buona fede anche se il Coni ha ribadito che la cifrà abbastanza bassa non può fare testo o differenza.Sugli aspetti di merito, tecnico-contabili, come già detto, non entro, non avendo a disposizione la documentazione e le difese delle parti. Posso, però, dire che, in presenza di termini perentori e di procedure “a numero chiuso”, la buona fede non può essere riconosciuta, altrimenti verrebbe meno la regolarità della competizione che non si gioca solo sul campo ma anche nel rispetto delle scadenze e degli adempimenti economico-finanziari, oltre ad essere pregiudicati i diritti dei terzi controinteressati”.

Secondo lei conviene al Parma ricorrere al Tas di Losanna?
Nutro seri dubbi che un eventuale ricorso avanti al Tas possa essere ritenuto ammissibile, in quanto il procedimento ha già visto la celebrazione tre gradi di giudizio innanzi agli organi interni alla FIGC ed all’Alta Corte del CONI. Inoltre non esiste clausola compromissoria tra le parti che preveda la devoluzione al TAS delle controversie in materia di licenze UEFA. Del resto, sul punto, in una fattispecie dal punto di vista procedimentale molto simile a quella che riguarda il Parma, il Tas di Losanna si è già pronunciato nel luglio del 2013, dichiarando la propria carenza di giurisdizione in ordine al ricorso del Rayo Vallecano che, dopo i due gradi interni alla Federazione spagnola, si era visto negare la Licenza UEFA, radicando l’arbitrato a Losanna. Il Panel, in quella occasione, dichiarò di non avere il potere di decidere la controversia”. 

Molti tifosi si domandano perchè casi eclatanti come quello del Psg, multato per il famoso fair-play finanziario, sia di diverso lettura rispetto a quello del Parma. In effetti si parla di Irpef, di tasse, magari può chiarire il punto?
Sono situazioni molto diverse, così come diverse sono le fonti normative e anche gli organi competenti a decidere sono del tutto differenti tra loro. Il fair play è una norma di recente applicazione, ancora non a regime, in cui sussiste maggiore elasticità interpretativa, da parte dell’Uefa, la regolarità fiscale e contributiva connessa al rilascio delle Licenze europee demandata dalla Uefa alla FIGC è in vigore da anni e prevede scadenze, termini e adempimenti molto rigorosi”.

Si ringrazia l’Avvocato Mattia Grassani per la cortiesia e disponibilità