Caso Matuidi, il giudice squalifica la curva Sud dell'Hellas Verona - Calcio News 24
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Caso Matuidi, il giudice squalifica la curva Sud dell’Hellas Verona

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A causa degli insulti razzisti rivolti a Matuidi nello scorso turno di campionato, il giudice sportivo ha decretato una multa e la chiusura della curva per una partita, ma con la condizionale

La vittoria esterna della Juventus contro l’Hellas Verona, oltre alla vittoria dei bianconeri, ha purtroppo portato con sé anche un episodio assai spiacevole. Dopo aver realizzato il gol che ha aperto le marcature, il centrocampista francese Blaise Matuidi è stato bersagliato di fischi e insulti da una parte della tifoseria gialloblù. Per i cori razzisti a lui rivolti, allora, il giudice sportivo ha decretato la chiusura della curva sud, oltre a 20.000 € di multa. La pena sarà, però, sospesa per un anno: in caso di recidiva, la sospensione sarà revocata e aggiunta a quella della nuova violazione. Ecco il testo della sentenza pronunciata stamani:

«Letta la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale, tra l’altro, si riferisce che i sostenitori della società Hellas Verona, assiepati nel settore “Curva Sud”, nel numero di circa 3800 (rispetto ai 6400 occupanti), si rendevano responsabili, al 5° minuto del primo tempo, di cori espressione di discriminazione razziale, durati circa dieci secondi, nei confronti del calciatore della Juventus Matuidi; considerato che i cori venivano percepiti da tutti e tre i collaboratori della Procura, posizionati anche in parti dell’impianto distanti dal Settore sopradetto; visti gli art. 11, 16 comma 2bis e 21 comma 2 CGS; ritenuto di dover applicare la sanzione della chiusura del settore “Curva Sud” ex art. 18 comma 1 lettera e), ma che, trattandosi della prima violazione nella corrente stagione sportiva, sussistono i presupposti, ad avviso dello scrivente Giudice, per disporre la sospensione dell’esecuzione della sanzione con sottoposizione della società ad un periodo di prova di un anno come previsto dall’art 16 comma 2 bis CGS; ritenuto non di meno di dover applicare una sanzione in relazione alla recidiva, rilevante come da art. 21 comma 2 CGS anche per la stagione in corso, che può essere individuata nell’ammenda di € 20.000,00 tenuto conto dell’attenuante relativa all’unicità dell’evento».