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Arbitri, Paco D’Onofrio rivela: «Ancora pochi elementi per capire se sia stato illecito sportivo! Eventuali sanzioni sulle stagioni successive, tranne per la revoca di uno Scudetto»

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Arbitro Serie A

Arbitri, l’avvocato Paco D’Onofrio si è espresso così in merito alla vicenda che ha coinvolto la classe arbitrale italiana

Paco D’Onofrio, esperto di diritto sportivo e professore di diritto dello sport presso l’Università di Bologna, interviene su Tuttosport per chiarire alcuni aspetti della nuova vicenda arbitrale che sta scuotendo il calcio italiano.

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L’INCHIESTA «L’indagine penale è ancora in corso e sono troppo pochi gli elementi per capire se si sia trattato, eventualmente, di semplici irregolarità protocollari o di veri illeciti sportivi, per i quali occorre il dolo specifico, cioè la lucida volontà di alterare il risultato di una gara».

IL PARAGONE COL 2006 «Bisognerà attendere gli esiti dell’attività investigativa, per capire se i criteri di colpevolezza utilizzati in quel processo sportivo ricorrano anche nella vicenda odierna. Certo quel precedente ha fatto giurisprudenza, anche per la severità applicata alla valutazione degli episodi contestati ai deferiti».

HA SENSO PARLARE DI FRODE SPORTIVA «Astrattamente, in linea puramente teorica sì, ma i precedenti segnalano che nei casi di accertata colpevolezza vi sia sempre il coinvolgimento del club “beneficiario”. In ogni caso, l’art. 6, comma 5, del Codice Figc in questi casi parla comunque di responsabilità presunta: “La società si presume responsabile degli illeciti sportivi commessi a suo vantaggio”».

IL SOSPETTO PUO’ BASTARE «Come dicevo prima, l’art. 30 del Codice della Figc impone l’accertamento di “atti diretti ad alterare” lo svolgimento di una gara, dunque di un accordo illecito».

LA BUSSATA ALLA SALA VAR «A mio avviso, non ricorrendo il presupposto che ho prima richiamato, cioè il dolo specifico, si tratterebbe, al più, di una semplice violazione procedurale».

IL CONTATTO CON LA FIGURA DEL REFEREE MANAGER «In quel caso non ci sarebbe alcuna violazione, perché quella figura è stata istituita proprio come referente e legittimata ad avere contatti e confronti, che certo non devono sfociare in altro. Finché la manifestazione di un parere non diventa una illegittima richiesta, non sussiste l’illecito. Diversamente, anche qualora non si arrivasse a configurare l’illecito sportivo, comunque potrebbe sussistere la violazione dell’art. 4, cioè dei generali principi di lealtà e correttezza, proprio la norma applicata durante Calciopoli».

CONTA L’ALTERAZIONE DEL RISULTATO «Ecco, questa è una leggenda che spesso circola, cioè l’idea che, affinché si configuri l’illecito, occorra l’effettivo conseguimento di un vantaggio sul campo. La norma, invece, punisce anche solo il tentativo, cioè la strategia attuata, anche se poi non ha portato alcun beneficio o addirittura quella partita sia stata persa».

AVER PERSO LA GARA SAREBBE IRRILEVANTE «Questo dice con chiarezza l’art. 30, se ricorre il dolo specifico».

LA PROCURA FEDERALE É LENTA «Direi di no, poiché, dovendo attendere l’invio degli atti dalla Procura di Milano, è fisiologico un allungamento dei tempi di conclusione dell’attività istruttoria della Procura Figc, che poi avrà fino a 60/120 giorni per decidere se archiviare o deferire gli indagati».

LA GIUSTIZIA SPORTIVA «Nel processo sportivo possono essere valutati tutti gli elementi considerati significativi, anche quelli che non faranno mai parte del successivo processo penale, non assurgendo a rango di prova. C’è minore formalità documentale e maggiore discrezionalità valutativa dei giudici federali rispetto a quelli statali».

LE SANZIONI POSSIBILI «In casi come questi, tranne nell’eventualità di revoca di uno scudetto con effetto retroattivo rispetto all’accertamento, le eventuali sanzioni non incidono mai sulle stagioni precedenti, se concluse da tempo, ma su quelle successive».

ROCCHI NON HA RISPOSTO AI PM «È una scelta difensiva che ha una sua coerenza, ma alla quale, allo stato, è impossibile attribuire un valore ulteriore, eventualmente significativo di altro».

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