Serie A, le sanzioni del Giudice Sportivo alle società - Calcio News 24
Connect with us

2013

Serie A, le sanzioni del Giudice Sportivo alle società

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

on

serie a logo ifa

GIUDICE SPORTIVO MULTE SOCIETA’ INTER JUVENTUS – Vi pubblichiamo integralmente la nota del Giudice Sportivo Tosel riguardante le multe alle società.

Il Giudice Sportivo,
letta la relazione dei collaboratori della Procura federale;
rilevato che un gruppo di sostenitori della Soc. Juventus, al 31° del primo tempo, indirizzavano
ai sostenitori di altra Società un coro costituente espressione di discriminazione territoriale;
considerato che la maggioranza degli altri sostenitori ha immediatamente e chiaramente
manifestato la propria dissociazione da tale biasimevole comportamento;
ricorrendo, con efficacia esimente, le circostanze di cui all’art. 13, comma 1 lett. a) b) e d) CGS;
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Soc. Juventus in relazione al
comportamento tenuto da alcuni suoi sostenitori.
 
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sedicesima giornata ritorno
sostenitori delle Società Catania, Genoa, Internazionale, Juventus, Milan, Napoli e Torino
hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto
sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni
e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in
ordine al comportamento dei loro sostenitori.
 
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, nel corso
della gara, in tre occasioni, indirizzato ai sostenitori della squadra avversaria cori ingiuriosi
costituenti espressione di discriminazione territoriale; entità della sanzione attenuata ex art. 13
comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS, per avere la Società concretamente operato con le
forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 35° del secondo
tempo, lanciato un fumogeno nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; entità
della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all’art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS,
per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di
vigilanza. 204/642
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. CATANIA per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo
tempo, indirizzato reiteratamente ad un Arbitro addizionale cori insultanti.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, al 39° del secondo
tempo, rivolto un coro insultante ad un calciatore della squadra avversaria.