2013
Lega Pro, le decisioni del Giudice Sportivo delle gare amichevoli
COMUNICATO UFFICIALE N.17 /DIV DEL 3 SETTEMBRE 2013
SANZIONI GARE AMICHEVOLI
Il Giudice Sportivo preliminarmente ritiene opportuno uniformarsi in tema di gare amichevoli, all’orientamento giurisprudenziale che, allo scopo di garantire equità di trattamento, interpreta l’art. 19 CGS nel senso di poter sanzionare i comportamenti disciplinarmente rilevanti anche con ammenda.
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito dal Rappresentante dell’A.I.A. Settore Arbitrale Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 2 Settembre 2013, in riferimento alle
infrazioni commesse nelle gare amichevoli riportate in elenco, ha deliberato i provvedimenti sotto indicati:
GARE AMICHEVOLI
AVELLINO – MESSINA
BARLETTA – CHIETI
NOCERINA – AVELLINO
TERAMO – ASCOLI
PERUGIA – TUTTOCUOIO 1957
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali, sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
SOCIETA’
AMMENDA € 500,00
ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A. perchè propri sostenitori in campo avverso introducevano e accendevano nel proprio settore un fumogeno che veniva lanciato sul terreno di gioco danneggiandone il manto sintetico; gli stessi introducevano e facevano esplodere nel proprio settore un petardo, senza conseguenze.
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMENDA DI € 500,00
BUCOLO ROSARIO (A.C.R. MESSINA S.R.L.)
DI PROPERZIO ANTONIO (CHIETI CALCIO S.R.L.)
CREMASCHI CARLO (NOCERINA S.R.L.)
AKRAPOVIC AARON (TUTTOCUOIO 1957 S.M. SRL)
Le ammende irrogate ai tesserati con il presente comunicato dovranno essere versate dalle società a questa Lega entro e non oltre il 18 Settembre 2013