Giudice Sportivo: squalificata Curva Milan - Calcio News 24
Connect with us

2013

Giudice Sportivo: squalificata Curva Milan

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

on

serie a logo ifa

Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la quarta giornata.

SERIE A GIUDICE SPORTIVO – Sono state annunciate dalla Lega di Serie A attraverso un comunicato ufficiale le decisioni del Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel per le società in seguito alle partite della quarta giornata della Serie A:

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quarta giornata di campionato  sostenitori delle Società Bologna, Catania, Fiorentina, Milan Napoli e Torino hanno, in  violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed  utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);  considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le  circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in  ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * * * * * *

Obbligo di disputare una gara con il settore dello stadio denominato “secondo anello blu” privo  di spettatori: alla Soc. MILAN per avere alcuni suoi sostenitori, collocati in un settore dello  stadio denominato “secondo anello blu”, in tre circostanze (prima dell’inizio della gara,  all’ingresso delle squadre in campo ed al 19° del secondo tempo) indirizzato ai sostenitori della  squadra avversaria un coro insultante, espressivo di discriminazione per origine territoriale (artt.  11, numeri 1 e 3 e 18, comma 1 lettera e) CGS); infrazione rilevata dai collaboratori della  Procura federale.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,  lanciato nel recinto di giuoco ed acceso nel proprio settore numerosi fumogeni e petardi; sanzione  attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all’art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la  Società concretamente operato con le Forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,  lanciato nel recinto di giuoco ed acceso nel proprio settore numerosi fumogeni e petardi; sanzione  attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all’art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la  Società concretamente operato con le Forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. NAPOLI a titolo di responsabilità oggettiva per aver  ingiustificatamente ritardato l’inizio della gara di circa quattro minuti; recidiva.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, al 18° del secondo  tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14  comma 5 in relazione all’art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente  operato con le Forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza. 

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. LAZIO a titolo di responsabilità oggettiva per aver  ingiustificatamente ritardato l’inizio del secondo tempo di circa tre minuti. 47/125.