Juventus, prova tv per Chiellini: 3 turni di squalifica - Calcio News 24
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2014

Juventus, prova tv per Chiellini: 3 turni di squalifica

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Un turno con la Nord a porte chiuse per l’Atalanta. Tutte le decisioni del Giudice Sportivo.

PROVA TV CHIELLINI PJANIC – E’ arrivata l’attesa decisione del Giudice Sportivo Tosel sulla gomitata rifilata da Giorgio Chiellini al romanista Miralem Pjanic. Il Giudice ha deciso di adoperare la prova tv contro il difensore bianconero e di infliggere così 3 turni di squalifica al calciatore della Juventus. Quattro turni invece sono stati inflitti a Paponi del Bologna. Ai club, un turno di squalifica con sospensiva per la Curva Nord dell’Atalanta.

GLI SQUALIFICATI – Questi i giocatori fermati dal Giudice Sportivo: 4 turni a Paponi per «avere assunto un atteggiamento gravemente intimidatorio nei confronti del Quarto Ufficiale, afferrandolo con entrambe le mani ad un braccio e contestando l’operato arbitrale con espressioni irriguardose» 3 turni a Chiellini per prova tv. Un turno a BORJA(Livorno); IMMOBILE Ciro (Torino); LUCARELLI Alessandro (Parma); PERUZZI LUCCHETTI Gino (Catania); ANTONELLI Luca (Genoa); BENASSI Marco (Livorno); BIANCHI Rolando (Bologna); BOVO Cesare (Torino); CASTELLINI Paolo (Livorno); CHRISTODOULOPOULOS Lazaros (Bologna); GILARDINO Alberto (Genoa); HEURTAUX Thomas (Udinese);  KONE Gkergki Panagiotis (Bologna); LARANGEIRA Danilo (Udinese); MATOS SANTOS PINTO Ryder (Fiorentina); ONAZI Ogenyi Eddy (Lazio); PALACIO Rodrigo (Internazionale); RIGONI Luca (Chievo Verona).

IL COMUNICATO SU CHIELLINI – «Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 12 maggio 2014, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: 

Gara soc. ROMA – soc. JUVENTUS

Il Giudice sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 CGS (a mezzo fax pervenuto alle ore 13.31 odierne) in merito al comportamento tenuto al 12° minuto del secondo tempo dal calciatore Giorgio Chiellini (soc. Juventus) nei confronti del calciatore Miralem Pjanic (soc. Roma);

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale;

osserva:

le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, in occasione della concessione alla squadra bianco-nera di un calcio di punizione in prossimità dell’area di rigore avversaria, il calciatore Chiellini si era collocato a contatto con la “barriera” formata dai calciatori giallo-rossi. All’atto delle esecuzione del calcio di punizione, con il presumibile intento di prevenire che il calciatore avversario Pjanic ostacolasse l’azione di un compagno di squadra entrato “palla al piede” nell’area di rigore, lo contrastava a stretto contatto, alzando il braccio sinistro e colpendo con il gomito al volto l’antagonista, che cadeva dolorante al suolo. L’Arbitro interveniva concedendo un calcio di punizione a favore della squadra capitolina senza adottare alcun ulteriore provvedimento.

Interpellato da questo Ufficio, il Direttore di gara (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 15.19 odierne) dichiarava “In riferimento a quanto accaduto al 12° circa del secondo tempo, contatto tra il calciatore sig. Chiellini Giorgio n. 3 della soc. Juventus ed il calciatore Sig. Pjanic Miralem n. 15 della soc. Roma preciso di avere visto e quindi sanzionato tecnicamente il calciatore sig. Chiellini Giorgio che impediva la corsa del calciatore sig. Pjanic Miralem, in barriera, verso il pallone creando ostacolo con il corpo”. Invitato quindi ad un’ulteriore precisazione, il Direttore di gara dichiarava (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 16.54 odierne) “confermo quanto già scritto nel supplemento di rapporto e di non aver visto il contatto tra il gomito sinistro del calciatore sig. Chiellini Giorgio ed il volto del calciatore Sig. Pjanic Miralem”.

Questo Giudice ritiene che il colpo inferto dal calciatore Chiellini con il gomito sinistro al volto del calciatore Pjanic integri gli estremi della “condotta violenta” che, se “non vista” dall’Arbitro, legittima la “prova televisiva” ax art. 35 CGS.
Il braccio sinistro portato all’altezza della spalla e quindi rivolto con repentino movimento rotatorio, non correlato ad una esigenza agonistica, al volto dell’antagonista, evidenzia infatti una “intenzionalità lesiva”, i cui effetti sono riscontrabili nelle immagini televisive.

Ne consegue la sanzionabilità di tale “condotta violenta non vista dall’Arbitro”, nella misura che appare equo quantificare nel minimo edittale ex art. 19, n. 4 lettera b) CGS.

delibera di sanzionare il calciatore Chiellini Giorgio (soc. Juventus), in relazione alla segnalazione del Procuratore federale, con la squalifica di tre giornate effettive di gara».