Serie A, Giudice Sportivo: curve Juventus chiuse due turni - Calcio News 24
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2013

Serie A, Giudice Sportivo: curve Juventus chiuse due turni

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Puniti i tifosi bianconeri per i cori di discriminazione territoriale.

SERIE A GIUDICE SPORTIVO – All’indomani della dodicesima giornata di campionato, il Giudice Sportivo ha pubblicato il dispositivo con tutte le decisioni intraprese. In evidenza la squalifica per due turni delle curve della Juventus in seguito ai cori di discriminazione territoriale contro i napoletani. Ma di seguito vi riportiamo il dispositivo integrale:

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante  dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione dell’11 novembre 2013, ha assunto le  decisioni qui di seguito riportate:  

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono,  con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di  gara:

Gara soc. CATANIA – soc. UDINESE

Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione (fax delle ore 9.48 odierne) ex art. 35 1.3) CGS circa la condotta tenuta al 37° del primo tempo dal calciatore Roberto Pereyra (soc. Udinese) nei confronti del calciatore Tiberio Guarente (soc. Catania); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: le immagini televisive documentano che, nella circostanza segnalata, il calciatore bianco-nero, in prossimità della propria area di rigore, veniva contrastato nell’azione dal calciatore catanese. L’Arbitro interveniva sanzionando con un’ammonizione il comportamento del calciatore Guarente. Il Direttore di gara, interpellato da questo Ufficio, ha dichiarato (con mail delle ore 15.42 odierne) di avere “visto” e valutato l’episodio nella sua interezza. E tale dichiarazione non è sindacabile da questo Giudice.

 P.Q.M.  

delibera di dichiarare inammissibile la richiesta formulata dalla Procuratore federale di cui alla bpremessa ex art. 35, n. 1 punto 3) CGS.

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a) SOCIETA’

Il Giudice Sportivo, letta la relazione dei collaboratori della Procura federale in merito alla gara soc. Juventus – soc. Napoli del 10 novembre 2013 nella quale, tra l’altro, si attesta che prima dell’inizio della gara (ore 19.36, 19.50, 20.00 e 20.07) e durante la gara stessa (11°, 14° e 30° primo tempo; 31 e 34° secondo tempo) sostenitori della soc. Juventus, collocati nei settori denominati “Curva Sud” e “Curva Nord”, hanno intonato i cori “Lavali, lavali, lavali col fuoco, o Vesuvio lavali col fuoco – senti che puzza, scappano anche i cani, stanno arrivando i napoletani, o colerosi terremotati, voi con il sapone non vi siete mai lavati, Napoli m…. Napoli colera sei la vergogna dell’Italia intera – uccidete questi bastardi”; ritenuto che tale condotta integra inequivocabilmente, senza la necessità di ulteriori approfondimenti, gli estremi del “comportamento discriminatorio per origine territoriale” rilevante ai fini sanzionatori (art. 11, nn 1 e 3 CGS) per “dimensione e percettibilità” come precisato dai tre collaboratori del Procura federale, postisi a centro-campo ed ai lati delle panchine aggiuntive;

P.Q.M.

delibera

1) di sanzionare la soc. Juventus con l’ammenda di € 50.000,00 e con l’obbligo di disputare una gara con i settori denominati “Curva Sud” e “Curva Nord” privi di spettatori;

2) di disporre ex art. 16, n. 2 bis CGS la revoca della sospensione dell’esecuzione della sanzione deliberata con CU 66 del 28 ottobre 2013 in riferimento alla gara soc. Juventus – soc. Genoa del 27 ottobre 2013.

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Il Giudice Sportivo premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della dodicesima giornata andata sostenitori delle Società Bologna, Catania, Fiorentina, Genoa, Juventus e Roma hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.  

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a) SOCIETA’

Ammenda di € 50.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nei settori occupati dai sostenitori della squadra avversaria cinque petardi ad alto potenziale ed oggetti contundenti di varia natura, creando panico e costringendo quattro persone a ricorrere alle cure dei sanitari.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, indirizzato ripetutamente un fascio di luce-laser su dei calciatori della squadra avversaria.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. CATANIA a titolo di responsabilità oggettiva, per aver consentito l’ingresso e la permanenza, nella zona spogliatoi e nel tunnel che adduce al recinto di giuoco, di persone non autorizzate.

Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, acceso alcuni bengala, fumogeni e petardi; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, acceso alcuni fumogeni ed un petardo; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA

PELLISSIER Sergio (Chievo Verona): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Terza sanzione); per avere, al 45° del secondo tempo, all’atto del provvedimento di ammonizione, rivolto all’Arbitro espressioni ingiuriose.  

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA  

ROSI Aleandro (Parma): per avere, al 41° del secondo tempo, rivolto all’Arbitro espressioni ingiuriose.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

 

MONTOLIVO Riccardo (Milan): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

OGBONNA Obinze Angelo (Juventus): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BETTANIN Paulo Sergio (Livorno): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

BONUCCI Leonardo (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

CITADIN MARTINS Eder (Sampdoria): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).

NAINGGOLAN Radja (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

 RANOCCHIA Andrea (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

QUINTA SANZIONE

PINZI Giampiero (Udinese)

SCHIATTARELLA Pasquale (Livorno)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

FLORO FLORES Antonio (Sassuolo)

SECONDA SANZIONE

IBARBO GUERRERO Segundo Victor (Cagliari)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (PRIMA SANZIONE)

HAMSIK Marek (Napoli): sanzione aggravata perché capitano della squadra.

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

 

BOSTJAN Cesar (Chievo Verona)

CONTI Daniele (Cagliari)

RIGONI Luca (Chievo Verona)

QUINTA SANZIONE

DIAMANTI Alessandro (Bologna)

VIVES Giuseppe (Torino)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

BERARDI Domenico (Sassuolo)

DA SILVA DALBELO Felipe Dias (Parma)

DOMIZZI Maurizio (Udinese)

DUNCAN Joseph Alfred (Livorno)

MAGNANELLI Francesco (Sassuolo)

PAROLO Marco (Parma)

STROOTMAN Kevin Johannes (Roma)

VIDAL PARDO Arturo Erasmo (Juventus)

SECONDA SANZIONE

ANTONSSON Mikael (Bologna)

BASTA Dusan (Udinese)

CACCIATORE Fabrizio (Hellas Verona)

EL KADDOURI Omar (Torino)

GONZALEZ HERNANDEZ Alejandro (Hellas Verona)

KURTIC Jasmin (Sassuolo)

MARQUES PEREIRINHA Bruno Alexandre (Lazio)

MIGLIACCIO Giulio (Atalanta)

MORETTI Emiliano (Torino)

PISANO Francesco (Cagliari)

SAMUEL Walter Adrian (Internazionale)

 

PRIMA SANZIONE

BASELLI Daniele (Atalanta)

BELLOMO Nicola (Torino)

BERARDI Gaetano (Sampdoria)

COFIE Isaac (Genoa)

GKENTSOGLOU Savvas (Sampdoria)

GUARENTE Tiberio (Catania)

KLOSE Miroslaw Josef (Lazio)

LOPEZ Maximiliano (Catania)

MUSTAFI Shkodran (Sampdoria)

PIRES DA FONSECA Rolando Jorge (Internazionale)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00 (SECONDA SANZIONE)

LJAJIC Adem (Roma): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

LIVAJA Marko (Atalanta)

c) DIRIGENTI

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 5.000,00

GIARETTA Cristiano (Udinese): per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, contestato l’operato arbitrale rivolgendo espressioni irriguardose al Direttore di gara.