Squalificati Serie A dopo la 32ª giornata: 2 turni a Kalinic e Pulgar - Calcio News 24
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Squalificati Serie A dopo la 32ª giornata: 2 turni a Kalinic e Pulgar

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Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 32ª giornata. Stangata per Kalinic e Pulgar. Squalificati Serie A: tutte le decisioni del Giudice Sportivo

Problemi per Nikola Kalinic e Pulgar: i due calciatori di Fiorentina e Bologna, espulsi nell’ultima giornata di campionato, sono stati fermati per due turni dal Giudice Sportivo. Kalinic è stato squalificato «per avere, al termine della gara, rivolto all’Arbitro espressione ingiuriosa» e Pulgar «per avere, al 25° del primo tempo, rivolto al Direttore di gara espressione ingiuriosa». Fermati per un turno invece Alesaami (Palermo), Ionita (Cagliari), Krunic (Empoli), Linetty (Sampdoria), Lukic (Torino), Peluso e Politano (Sassuolo), Pjanic (Juventus), Rigoni Luca (Genoa). Ammenda di € 10.000,00 all’Inter «per avere suoi sostenitori, al 2° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglia di plastica da 1,5 litri, tappata e parzialmente piena d’acqua che cadeva a distanza ravvicinata da un Arbitro addizionale, senza colpirlo; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza»; ammenda di € 7.000,00 al Genoa «per avere suoi sostenitori, al 47° del secondo tempo, lanciato un pacchetto di caramelle in direzione dell’Arbitro, colpendolo, senza apparenti conseguenze; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza» e altra ammenda di € 2.500,00 al Genoa a titolo di responsabilità oggettiva «per avere propri raccattapalle rallentato, negli ultimi dieci minuti della gara, la regolare ripresa del giuoco».

GIUDICE SPORTIVO SERIE A: LE DECISIONI – Ammenda di € 5.000,00 al Milan «per avere suoi sostenitori lanciato, nel corso del secondo tempo, alcuni oggetti non di grandi dimensioni nel settore occupato dalla tifoseria avversaria; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza»; ammenda di € 5.000,00 al Palermo «per avere suoi sostenitori, al 21° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco alcuni petardi che causavano l’interruzione della gara; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza. 187/492;».